La normativa vigente (DM 01/09/2021) conferma l’obbligo della tenuta del registro antincendio per tutte le attività lavorative dove si applica il D. Lgs 81/08 con alcuni aggiornamenti.

Il registro dei controlli antincendio deve essere predisposto dal datore di lavoro e mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per gli organi di controllo. Non è un documento standardizzato, ma specifico per ogni singola situazione lavorativa e deve riportare gli interventi di manutenzione e i controlli periodici effettuati. Fermo restando che là dove i registri vengano forniti e compilati dai verificatori vanno considerati come ottemperanti la norma. Interpretando la volontà del legislatore possiamo suggerire al datore di lavoro, in alternativa, di approntare un modello di registro:

  1. trascrivendo il contenuto delle schede di verifica rilasciate dal manutentore;
  2. chiedendo al manutentore di annotare data ed esito di controlli e manutenzione;
  3. allegando, come parte costituente il registro, le schede di lavoro rilasciate dal
    manutentore.

La normativa cogente prevede, oltre alla manutenzione e i controlli periodici (effettuati da personale qualificato e annotati sul registro antincendio), che si effettui la sorveglianza, che è un’attività di controllo visivo, per evidenziare eventuali manomissioni o danni ai sistemi antincendio; essa viene effettuata dal personale presente sul posto di lavoro, nel tempo che intercorre tra due controlli periodici (all’interno dei 6 mesi) mediante la predisposizione di idonee liste di controllo.

Indicazioni tratte dal documento tecnico INAIL 5/2023 reperibile al seguente link:

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Author: Paolo Angelini